Fonte www.west-info.eu - In Italia, un lavoratore che assiste un familiare con disabilità può essere spostato di sede se esistono esigenze aziendali effettive: lo ha chiarito la Cassazione nel rigettare la richiesta di una dipendente della AUSL Roma A, di giudicare illegittimo il provvedimento con il quale era stato disposto il suo trasferimento in un presidio più lontano dalla sua abitazione.

La ricorrente sosteneva che non era stato considerato il disagio che tale spostamento comportava per la sua situazione personale e familiare visto che usufruiva della legge 104/92 per l’assistenza che prestava alla madrecon disabilità e con lei convivente e che, di conseguenza, la legge le dava il diritto a scegliere il luogo di lavoro più vicino al domicilio della persona da assistere e a non essere trasferita senza il suo consenso.

Di diverso avviso i Supremi Giudici che nella fattispecie hanno ritenuto perfettamente valide le ragioni di carattere organizzativo che avevano portato al suddetto cambio di sede.

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23 maggio 2017