Come noto l'articolo 33 della Legge 104/1992 esclude la
concessione dei tre giorni di permesso lavorativo ai familiari del disabile
ricoverato a tempo pieno.
Il Ministero del Lavoro, su interpello dell'ANCI,
ha tuttavia fissato una nuova eccezione che ha formulato nella Nota n. 13 del 20
febbraio 2009 (prot. n. 25/I/0002602).
L'ANCI ha chiesto di conoscere se i
permessi siano concedibili nel caso in cui la casa di riposo ospitante non
garantisca l'assistenza per le visite specialistiche e terapie al di fuori della
struttura e affidi nuovamente il disabile alla responsabilità dei parenti per
tutto il periodo di tempo in cui lo stesso si trova all'esterno della casa di
riposo.
Il Ministero del Lavoro ha risposto affermativamente: nel caso in
cui il disabile debba recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per
effettuare visite e terapie interrompe effettivamente il tempo pieno del
ricovero e determina il necessario affidamento del disabile all'assistenza del
familiare il quale, ricorrendone dunque gli altri presupposti di legge
(parentela e affinità), avrà diritto alla fruizione dei permessi.
Il
Ministero del Lavoro fissa però delle condizioni: il lavoratore è tenuto alla
presentazione di apposita documentazione rilasciata dalla struttura competente
che attesti le visite o le terapie effettuate e i permessi possono essere
concessi solo in quella occasione.
Il Ministero non ha ritenuto necessario
precisare che il monte ore massimo dei permessi è comunque di tre giorni
mensili, anche se il numero di "visite" esterne sono superiori ai limiti
previsti dalla stessa Legge 104/1992.
Per approfondire
Leggi la nota 20
febbraio 2009, n.13 prot. n. 25/I/0002602 del Ministero del Lavoro