Fonte www.handylex.org - Nella mattinata del 6 maggio 2021, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, Direzione Centrale Inclusione Sociale e Invalidità Civile, Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Coordinamento Generale Medico Legale, ha inviato a firma del Direttore Generale, Dott.ssa De Michele, il messaggio n. 1835 con oggetto: “Articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. Semplificazione delle attività di gestione degli assenti a visita di revisione”.

Il messaggio, inizia con una “premessa” richiamando il comma 6-bis dell’articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, inserito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, che ha introdotto modifiche in materia di accertamento sanitario di revisione nelle materie di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, stabilendo che “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura” e che “la convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’Istituto nazionale della previdenza sociale”.

Sulla scorta di tale normativa, l'Istituto ha voluto dettare nuove indicazioni procedurali nel caso in cui la persona non si presenti a visita di revisione, sia:

a) in termini di sospensione della prestazione;

b) in termini di revoca della stessa.

Analizziamo i casi.

A) L'Istituto prevede che “a prescindere dall’esito della comunicazione postale” la mancata presentazione a visita della persona con disabilità determini automaticamente la “sospensione cautelativa” della “prestazione economica”.

Orbene, in base a tale assunto, si può ragionevolmente ritenere che in assenza della persona nel giorno prestabilito per la visita, sia sempre e tempestivamente sospeso il beneficio al cittadino, anche quando l’Inps invii ad un errato/incompleto indirizzo la convocazione non permettendo il buon esito della stessa, oppure invii la convocazione con poco preavviso e semmai questa sia ancora in giacenza per il termine minimo previsto per la sua compiutezza.

L'assenza di modalità certe sull'invio della “chiamata a visita” destano da subito, non poche preoccupazioni dal punto di vista giuridico.

Infatti si parla di “comunicazione postale” non specificando quale sia tale comunicazione; sarebbe opportuno determinare regole e modalità di invio della comunicazione non lasciando spazi interpretativi.

A bizzarre nonché perniciose e lesive conseguenze si potrebbe anche arrivare nell’ipotesi in cui il cittadino abbia una valida giustificazione per la sua impossibilità di presentarsi alla visita, ma abbia necessità di tempo per informare l'Istituto di tale impossibilità (si pensi ad esempio al caso di un ricovero ospedaliero o similia....); o addirittura, non infrequente, è il caso in cui un cittadino venga erroneamente “chiamato a visita” dall'Istituto anche se rientrante nelle patologie escluse dalle visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante, così come indicato dal Decreto Ministeriale – Ministero Economia e Finanze del 2 agosto 2007;

In tale ultime ipotesi ad esempio, si potrà creare la problematica che:

1) l’Inps comunicherà la sospensione;

2) nelle more, riceverà l’eventuale giustificazione da parte del soggetto;

3) a quel punto l'Istituto dovrà riattivare tassativamente la prestazione, ma potrà accadere non in rari casi ( ahimè) che nel “mentre”, l’interessato non sarà messo nelle condizioni di fruire dei benefici/agevolazioni/provvidenze di cui ha diritto, verificandosi con tale sospensione, un gravissimo nocumento all’esistenza stessa della persona, che spesso trae esclusivo sostentamento e prestazioni indefettibili anche per la propria sopravvivenza proprio dal diritto censito nelle certificazioni che inopinatamente si sospendono. 

B) Il messaggio inoltre prevede che in mancanza di provata motivazione dell’assenza a visita nel termine di 90 giorni ovvero nel caso in cui questa motivazione non sia giudicata idonea, si procederà automaticamente alla revoca definitiva della prestazione di invalidità civile a decorrere dalla data della sospensione”.

Si ritiene che le “motivazioni” in ordine alla mancata presentazione, non debbano essere oggetto di valutazione soggettiva da parte dell'Istituto; se così fosse, si creerebbero situazioni in cui di fronte a giustificazioni uguali o simili, vi potrebbe essere un trattamento diverso a seconda di una diversa interpretazione; e ciò non è accettabile.

Un soluzione possibile potrebbe essere, ad esempio, far scegliere direttamente all'utente, la data della visita tra un ventaglio di opzioni, senza imposizioni arbitrarie dal parte dell'Istituto.

 Appare  chiaro che il fine da parte dell'Istituto non è quello della semplificazione o dell’agevolazione del cittadino (secondo la chiara “voluntas legislatoris”), ma, così come dichiarato dall’Inps, è quello della “riduzione delle prestazioni non dovute”, visto che addirittura parte insieme all’accertamento dell’eventuale necessità di una seconda convocazione, anche già la sospensione dei benefici.

E’ altresì chiaro che il nuovo meccanismo descritto in un mero Messaggio Inps (in contrasto con la norma) porta anche a creare situazioni illegittime, laddove si dichiara che così si avrebbe “una gestione più omogenea del processo”, perché si tratterebbe in maniera uguale chi, ricevuta la convocazione, stia temporeggiando ingiustificatamente nel farsi sottoporre a visita, con chi addirittura non abbia neppure mai ricevuto la convocazione magari per mero errore dell'Istituto, facendo ricadere sul cittadino, a priori, le conseguenze negative di tutto ciò. 

Interessante notare inoltre, come l’articolo 25 comma 6 bis del D.L. n. 90/2014 prevede espressamente la medesima disciplina anche per la certificazione ex lege n. 104/1992.

Nel messaggio invece, si parla solo di “prestazione economica”.

Pertanto, a parere degli scriventi, gli altri benefici connessi alla stessa invalidità civile (esenzione ticket) o anche alla legge n. 104/1992 (agevolazioni lavorative ex art. 33 Legge n. 104/1992, ecc.) non dovrebbero essere sospesi.

Infatti nello stesso Messaggio, l'Istituto specifica che l’applicativo usato incide solo per la sospensione sul “DB Pensioni”.

La Circolare n. 127/2016 prevedeva, (si ritiene illegittimamente) che “Contestualmente alla revisione di un beneficio di invalidità civile, cecità o sordità, sarà in ogni caso possibile procedere alla verifica della permanenza dei requisiti medico legali di un riconoscimento di handicap, in capo al medesimo assistito, indipendentemente dalla indicazione o meno sul verbale di originaria concessione di una revisione ovvero in presenza di una revisione più a lungo termine”.

Potrà pertanto accadere che la revoca di un’invalidità civile involva anche la certificazione ex lege n. 104/1992 e, addirittura, viceversa?

La norma, non soggetta ad interpretazione, prevede che l'interessato abbia sei mesi di tempo per 

ricorrere all’Autorità Giudiziaria avverso una revoca di invalidità civile, precedentemente sospesa, partendo dal provvedimento di revoca; alcuni, in particolar modo l'Inps, ritengono che nel computo dei sei mesi si debbano anche considerare i precedenti 90 giorni di sospensione.

Ma il Messaggio del 6 maggio 2021 si conclude con una chiara previsione ”Il provvedimento di revoca sarà formalizzato con una seconda comunicazione al cittadino”. 

CONCLUSIONI

Riteniamo che il messaggio vada innanzitutto, immediatamente ritirato da parte dell’Inps in autotutela.

In conseguenza di ciò, l'Inps dovrà chiarire:

1) le esatte modalità di convocazione (con possibilità, ad esempio, di più giorni opzionabili);

2) le esatte modalità di comunicazione postale;

3) le esatte modalità di invio da parte del cittadino di eventuali giustificazioni per comprovate esigenze che comportino una assenza alla visita;

4) che sia prevista in tali casi, la possibilità di inviare tali giustificazioni via mail ordinaria o via pec (qualora posseduta dal cittadino);

5) determinare un preavviso “congruo” per le visite fissate dall'Istituto (non è possibile avere due giorni prima un sms su un cellulare);

6) ricordare alle sedi territoriali che, in caso di minori con indennità di accompagnamento per i quali è stata genericamente prevista la revisione a 18 anni prima dell’entrata in vigore del DL n.  90/2014, questa non ha più valore o che, quanto meno, prima di procedere alla convocazione a visita valutino per tabulas la non effettiva necessità di una visita, in presenza di una patologia  ritenuta non più modificabile in melius, così come previsto dalla Circolare Inps 23 gennaio 2015 n. 10.