68_99Modificati alcuni articoli della Legge n. 68/1999

La riforma in materia di mercato di lavoro, voluta dal Ministro Fornero ed introdotta con la Legge n. 92/2012 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 luglio scorso) entrerà in vigore il prossimo 18 luglio e determinerà anche alcune novità per i datori di lavoro obbligati, ai sensi della Legge n. 68/99 (ora appunto novellata dalla riforma), ad assumere lavoratori con disabilità iscritti presso le liste di collocamento mirato. Infatti, l'art. 4 comma 27 della suddetta Legge, pur mantenendo inalterate le quote dei lavoratori con disabilità da assumere rispetto al personale in servizio presso gli stessi (1 lavoratore con disabilità per datori che occupano da 15 a 35 dipendenti, in caso di una nuova ulteriore assunzione; 2 lavoratori con disabilità per datori che occupano da 36 a 50 dipendenti; 7% del personale per datori che occupano più di 50 dipendenti) ha modificato la base di riferimento per calcolare il numero complessivo dei dipendenti su cui individuare i cc.dd "posti riservati".

Infatti, con la novella legislativa anche i dipendenti con contratto a tempo determinato inferiore a nove mesi incidono sul calcolo della "riserva" (mentre precedentemente, ai sensi dell'originario art. 4 comma 1 Legge n. 68/99 erano esclusi dal computo della base di calcolo per il numero lavoratori con disabilità da assumere).

Nella nuova norma si chiarisce altresì che non sono considerati all'interno del numero complessivo dei dipendenti su cui calcolare i posti riservati, "i lavoratori occupati ai sensi della presente legge ( ndr ossia legge n. 68/99 sul collocamento mirato), i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili".

Nella riforma vi è anche un'altra novità: il riordino dei procedimenti di esonero totale o parziale dagli obblighi di assunzione di lavoratori con disabilità, oggi previsti dall'art. 5 Legge n. 68/99 per datori di lavoro con particolari ed oggettive difficoltà economiche e di stabilità nell'occupazione. Ciò dovrebbe portare ad un miglioramento delle possibilità di accesso al lavoro per le persone con disabilità.

Invece, ricordiamo che, precedentemente, con l'art. 9 del D.L. n. 138/2011 era stata anche introdotta una modifica sulle compensazioni territoriali, permettendo ai datori di lavoro privati di impegnare su un'unità produttiva più lavoratori con disabilità del previsto, compensando però il numero in eccesso rispetto ad altra propria unità produttiva, mediante l'invio di una mera comunicazione a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui insistono le unità produttive coinvolte (della stessa azienda e delle diverse imprese del gruppo) tramite il Prospetto Informativo dal quale risulti l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale.

10 luglio 2012