Fonte www.disabili.com - Un recente articolo pubblicato da La Repubblica dal titolo Scaricano sulle famiglie gli insegnanti di sostegno denuncia che a Monza toccherà ai genitori assumere l'insegnante di sostegno per gli alunni con disabilità, con la Provincia che si limiterà a rimborsare le spese direttamente alle famiglie. Continuando nella lettura si legge che il caso denunciato riguarda quello dell'assistente alla comunicazione per gli studenti con disabilità sensoriali. Certamente si tratta di un allarme importante, che segna ancora una volta la crescente mancanza di attenzione alla cura educativa verso gli allievi con disabilità.

Oltre al suo contenuto, però, ci interessa sottolineare l'uso del termine "insegnante di sostegno" esteso alle figure educative che, per quanto fondamentali nel percorso di integrazione degli alunni con disabilità, non sono però docenti. Questi ultimi, infatti, non vengono certo assunti dagli enti locali ma assegnati alle classi tramite gli uffici scolastici. La confusione nell'uso dei due termini non è purtroppo rara.

Un altro articolo, ad esempio, pubblicato anch'esso di recente da La Stampa, dal titolo Alle medie addio insegnante di sostegno , denuncia come a Torino il Comune avesse l'intenzione, poi non attuata, di dirottare le maestre dalla scuola dell'obbligo alle materne per garantire l'assistenza all'infanzia, prevedendo il trasferimento dalle scuole medie inferiori (statali) alle scuole d'infanzia (comunali) dei propri insegnanti addetti all'assistenza specialistica. Dall'articolo sembra che in questo caso si tratti di insegnanti, evidentemente assunti però dal comune, come personale aggiuntivo, con compiti di assistenza. I docenti di sostegno, infatti, come già evidenziato, vengono assegnati alle classi dagli uffici scolatici e non dagli enti locali.

Non mancano altri esempi di articoli in cui il lettore fatica a comprendere se in essi si parla di assistenti o di docenti. E' il caso, perciò, di tornare sulla loro distinzione e sulla loro specificità.

CHIARIAMO LE DIFFERENZE - La distinzione tra le due figure professionali è indicata nell'art. 13 della L. 104/94: nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando (…) l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati. L'insegnante di sostegno, dunque, introdotto dalla L. 517/77, è un docente, specializzato nella didattica speciale per l'integrazione degli alunni con disabilità certificati in base alla L. 104/92. Assume la contitolarità di cattedra della classe in cui opera e pertanto firma i documenti di valutazione di tutti gli alunni. L'insegnante di sostegno, cioè, è assegnato alla classe e non all'alunno con disabilità, con il compito prioritario di attuare interventi di integrazione attraverso strategie didattiche specifiche, insieme agli insegnanti curricolari. A rigore, è superflua anche la distinzione tra docenti di sostegno e curricolari ed è invece sufficiente parlare di insegnanti della classe.

Vi è poi la figura professionale di assistenza di tipo educativo, cioè l'assistente all'autonomia ed alla comunicazione, previsto dal citato articolo 13 della L. 104/94 ed assegnato ad personam. Si tratta di un operatore che ha il compito precipuo di facilitare la comunicazione dello studente disabile, stimolare lo sviluppo delle abilità nelle diverse dimensioni della sua autonomia, mediare tra l'allievo con disabilità ed il gruppo classe per potenziare le loro relazioni, supportarlo nella partecipazione alle attività, partecipando all'azione educativa in sinergia con i docenti.

I due ruoli, sia pure nelle finalità comuni e nella collaborazione costante, sono chiaramente distinti. Ci si chiede perché ormai si tenda troppo spesso a confonderli.

25 luglio 2013