Fonte www.superabile.it - La III sezione civile della Cassazione ha concluso un procedimento di richiesta di assistenza e trasporto gratuiti a scuola di un alunno con disabilità iniziato prima del 2006, dando torto alla famiglia che chiedeva il rimborso delle spese anticipate per il trasporto e l'assistenza a scuola, servizi per i quali il Comune pretendeva una compartecipazione al costo.

In primo luogo, la Cassazione argomenta che le norme costituzionali sul diritto allo studio degli alunni con disabilità sono "programmatiche" e non precettive e comunque non prevedono la gratuità assoluta di questi servizi. Inoltre, nega l'esistenza di norme legislative che espressamente garantiscano la gratuità di tali servizi. Infine, citando l'articolo 24 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, interpreta il principio di "accomodamento ragionevole" nel senso che ciò comporterebbe l'obbligo delle famiglie di contribuire ai costi di questi due servizi, secondo le loro possibilità economiche. In conclusione, data la complessità della qustione, compensa le spese, che ovviamente per la propria parte ricadono sulla famiglia relativamente ai tre gradi di giudizio.

Ritengo di dissentire sui contenuti della pronuncia della Cassazione per i seguenti motivi. L'obiezione che le norme costituzionali in materia scolastica hanno solo valore "programmatico" (e quindi non vincolante sino a quanto il legislatore non approvi apposite norme) è sconfessato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 215/1987 (citata anche dalla Cassazione), in quanto detta sentenza ha espressamente affermato che l'articolo 3 comma 2 della Costituzione sul divieto di diseguaglianza nei confronti degli alunni con disabilità è immediatamente precettivo; ovviamente la Corte ha ragionato sull'eguaglianza materiale, cioè che se si trattano in modo identico alunni con e senza disabilità (facendo pagare trasporto e assistenza secondo le loro disponibilità economiche) si trattano in modo diseguale gli alunni con disabilità per i quali trasporto e assistenza sono servizi necessari.

Pare strano che la Suprema Corte, che conosce le leggi, neghi l'esistenza di norme esplicite sul diritto alla gratuità di questi servizi per gli alunni con disabilità. Infatti, l'articolo 28 comma 1 della Legge 118/1971 afferma espressamente il diritto alla gratuità del trasporto alle scuole del primo ciclo per gli alunni con disabilità. Inoltre, la sentenza del Consiglio di Stato 2631/2008, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 215/1987, estende alle scuole superiori il diritto al trasporto e all'assistenza gratuite per analogia dell'articolo 28, comma 1 della Legge 118/1971 citata. La Legge 67/2006 vieta qualunque forma di discriminazione per le persone con disabilità: pretendere, come fa la Cassazione, che gli alunni con disabilità debbano concorrere ai costi dei servizi di trasporto e assistenza a scuola, secondo le loro disponibilità economiche, non tiene conto che ciò costituisce discriminazione dal momento che per i compagni il trasporto è un'opportunità e il servizio di assistenza non si pone, mentre per gli alunni con disabilità questi due servizi sono indispensabili per l'esercizio del diritto allo studio.

In tal senso, si è espresso chiaramente il Decreto legislativo 112/1998 nell'articolo 139 secondo il quale il trasporto e l'assistenza gratuiti per gli alunni con disabilità sono compito rispettivamente del Comune per la scuola del primo ciclo e della Provincia per quelle superiori. E la citata sentenza del Consiglio di Stato ha ampiamente interpretato il termine "supporto organizzativo" all'integrazione scolastica come comprendenti necessariamente trasporto e assistenza a scuola. La Cassazione analizza a lungo la Legge 104/1992 evidenziando come tutte le norme che riguardano gli obblighi degli Enti locali a fornire servizi per l'integrazione scolastica sono condizionate dalle "disponibilità di bilancio". In senso contrario, però, sul diritto allo studio degli alunni con disabilità si è espressa la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale e da ultima la sentenza 80/2010, la quale afferma espressamente che il diritto all'inclusione scolastica non può essere condizionato o affievolito per motivi di bilancio essendo un diritto costituzionalmente protetto.

La Cassazione, pur citando detta sentenza, si limita a considerarsla limitatamente al diritto alle ore di sostegno, mentre la massima affermata dalla Corte Costituzionale spazia su tutti gli aspetti del diritto. La Cassazione cita pure l'articolo 24 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità per precisare che "l'accomodamento ragionevole" che deve essere garantito per la realizzazione del diritto allo studio degli alunni con disabilità consisterebbe, nel caso di specie, nella possibilità che le famiglie contribuiscano economicamente al costo dei servizi secondo le loro disponibilità economiche.

Tale interpretazione sembra contrastare con quella derivante da una visione globale della Convenzione, il cui principio dominante è quello delle pari opportunità che debbono essere garantite agli alunni con disabilità dalle amministrazioni anche con dei sacrifici economici delle stesse e non invece con sacrifici economici degli alunni con disabilità.

In conclusione è strano che la Cassazione si sia limitata a confermare l'interpretazione data alla normativa sino al 2005 dal Tribunale di Bergamo e dalla Corte d'Appello di Brescia, ignorando o dando una interpretazione riduttiva alla normativa e alla giurisprudenza costituzionale successive a tale data. Comunque, a differenza delle sentenze di annullamento della Corte Costituzionale che valgono "erga omnes", le sentenza della Cassazione riguardano solo il caso concreto trattato e non vincolano gli altri organi di giustizia a uniformarsi ad esse.

Ci si augura che in analoghe controversie i successivi giudici di merito o di legittimità non vogliano seguire l'orientamento di questa sentenza della Cassazione che rimane unica e isolata nel nostro panorama giuridico.

*responsabile dell'area normativo-giuridica dell'Osservatorio scolastico sull'integrazione dell'Aipd nazionale, Vicepresidente Fish (cui Anffas Onlus aderisce) e Responsabile dell'Osservatorio della Fish sull'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap

7 ottobre 2013