Fonte www.superando.it - Con la Delibera 14/14, prodotta il 13 gennaio scorso dalla Giunta Regionale Toscana (Progetti di Vita Indipendente: assegnazione e prenotazione risorse finanziarie annualità 2014), sono state definite le disposizioni per il finanziamento e la gestione dei progetti per la Vita Indipendente delle persone con disabilità residenti appunto in Toscana.

L'atto ha disposto di destinare a tali progetti, per il 2014, la somma di 9 milioni di euro, assegnata alle Zone Distretto della Toscana, secondo la ripartizione indicata nell'Allegato A della Delibera stessa. Per garantire poi la continuità del percorso intrapreso dalla persona con disabilità verso il conseguimento di obiettivi di Vita Indipendente, la Giunta Regionale ha disposto di prorogare i progetti già in essere sino al 31 dicembre 2014, mentre la riapertura del Bando 2014, da parte delle Zone Distretto, relativamente alle risorse disponibili, dovrebbe consentire il finanziamento di nuovi e ulteriori progetti.

Rimane invariata la disciplina definita nell'Atto di indirizzo per la predisposizione dei Progetti di Vita Indipendente attivati mediante l'assunzione di assistente/i personale/i (come modificato dalla Delibera della Giunta Regionale Toscana 68/13 del 4 febbraio 2013).

A destare invece apprensione tra le persone con disabilità, vi è l'intenzione della Giunta Regionale – espressa nell'articolo 5 della Delibera 14/14 – di procedere a una revisione delle modalità d'accesso ai progetti di Vita Indipendente tesa a recepire la nuova disciplina dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 3 dicembre 2013, che ha approvato il Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), e che è tuttora in fase di perfezionamento.

A tal proposito è certamente opportuno ricordare che l'articolo 47, comma 3, della Legge Regionale Toscana 41/05 (comma interpretato dall'articolo 28, comma 1, della Legge Regionale 25/11), dichiara espressamente che «le persone portatrici di disabilità grave, riconosciute ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della l. 104/1992, sono esentate dalla presentazione della dichiarazione ISEE per l'accesso agli interventi finalizzati a compensare la condizione di disabilità».

Un orientamento, questo, ribadito anche dall'articolo 108, comma 6, della Legge Regionale 66/11, che sottolinea: «[…] rimangono esentate dalla valutazione ISEE le persone facenti parte dei progetti di vita indipendente».

Per ulteriori informazioni e approfondimenti

Informare un'H – Centro Gabriele e Lorenzo Giuntinelli di Peccioli (Pisa), info@informareunh.it

5 febbraio 2014