Fonte www.infocontinuaterzosettore.it - L'iscrizione al 5 per mille di quest'anno va effettuata entro il 7 maggio 2014. L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 7/E del 20 marzo 2014 nella quale sono riportate e definite le modalità relative all'istituto del 5 per mille. Rispetto alle precedenti annualità sono immutate le tipologie di soggetti a cui puoÌ essere destinato il contributo e le modalitaÌ per accedere al beneficio.

Le novità contenute nella circolare riguardano esclusivamente l'adozione di modalità maggiormanete articolate di pubblicazione degli elenchi dei beneficiari con importi (periodica pubblicazione degli elenchi degli enti che hanno fruito della regolarizzazione delle domande di iscrizione entro il 30 settembre, presenza negli elenchi di informazioni relative a denominazione, codice fiscale, regione, provincia e comune dell'ente, pubblicazione di elenchi contenenti dati aggregati con particolare riferimento agli enti destinatari del contributo presenti in differenti categorie di beneficiari).

Ai fini dell'ammissione al contributo del cinque per mille, gli enti aventi diritto devono presentare la domanda d'iscrizione e, successivamente, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà .

Di seguito riportiamo le tappe principali con le relative tempistiche. Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda all'Instant book 5 per mille 2014 di seguito allegato.

Le Organizzazioni devono iscriversi entro il 7 maggio nell'apposito elenco tenuto dall'Agenzia delle Entrate, inviando un'autodichiarazione del rappresentante legale dell'ente che confermi il possesso dei requisiti soggettivi (per esempio per le OdV è rappresentato dall'avvenuta iscrizione ai registri regionali) solo per via telematica per mezzo di intermediari abilitati o con accesso diretto dell'ente alle procedure Entratel o Fisconline.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietaÌ deve poi essere presentata dal rappresentante legale dell'ente all'Agenzia delle entrate entro il 30 giugno. Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identitaÌ del rappresentante legale che sottoscrive la dichiarazione.

Per approfondire

Consulta qui l'Instant book di infocontinua sul 5 x1000 2014

28 aprile 2014