Articolo pubblicato sul sito di HandyLex dal titolo "Permessi e ricovero in istituto: Nota del Ministero del Lavoro"

Come noto l'articolo 33 della Legge 104/1992 esclude la concessione dei tre giorni di permesso lavorativo ai familiari del disabile ricoverato a tempo pieno.
Il Ministero del Lavoro, su interpello dell'ANCI, ha tuttavia fissato una nuova eccezione che ha formulato nella Nota n. 13 del 20 febbraio 2009 (prot. n. 25/I/0002602).
L'ANCI ha chiesto di conoscere se i permessi siano concedibili nel caso in cui la casa di riposo ospitante non garantisca l'assistenza per le visite specialistiche e terapie al di fuori della struttura e affidi nuovamente il disabile alla responsabilità dei parenti per tutto il periodo di tempo in cui lo stesso si trova all'esterno della casa di riposo.
Il Ministero del Lavoro ha risposto affermativamente: nel caso in cui il disabile debba recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie interrompe effettivamente il tempo pieno del ricovero e determina il necessario affidamento del disabile all'assistenza del familiare il quale, ricorrendone dunque gli altri presupposti di legge (parentela e affinità), avrà diritto alla fruizione dei permessi.
Il Ministero del Lavoro fissa però delle condizioni: il lavoratore è tenuto alla presentazione di apposita documentazione rilasciata dalla struttura competente che attesti le visite o le terapie effettuate e i permessi possono essere concessi solo in quella occasione.
Il Ministero non ha ritenuto necessario precisare che il monte ore massimo dei permessi è comunque di tre giorni mensili, anche se il numero di "visite" esterne sono superiori ai limiti previsti dalla stessa Legge 104/1992.

Per approfondire

Leggi la nota 20 febbraio 2009, n.13 prot. n. 25/I/0002602 del Ministero del Lavoro