Fonte www.vita.it - L'onorevole Elena Carnevali lo aveva già anticipato a inizio febbraio, a Vita.it: la legge 112 sul Dopo di Noi è completamente operativa anche rispetto alle agevolazioni fiscali e tributarie previste all’articolo 6 della legge, a cominciare dal fatto che i beni e diritti conferiti in trust o gravati da vincoli di destinazione, o destinati a fondi speciali disciplinati da contratto di affidamento fiduciario, istituiti in favore delle persone con disabilità grave, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni.

Non serve cioè alcun decreto attuativo del Ministero delle Finanze per rendere operativo questo punto della legge, pur essendo tale decreto previsto dalla legge stessa.

Il sottosegretario Luigi Bobba lo ha confermato ufficialmente in Commissione Affari Sociali della Camera, rispondendo a un’interrogazione della stessa Carnevali, che chiedeva chiarimenti sulla mancata emanazione del decreto a ormai otto mesi dall’entrata in vigore della legge: «In merito alle disposizioni del già citato articolo 6, sentito il Dipartimento delle finanze e l'Agenzia delle entrate, si ritiene che le previsioni normative di cui trattasi non necessitino dell'emanazione di apposite disposizioni attuative» ha detto Bobba (qui il testo integrale della risposta). Elena Carnevali, replicando, si è dichiarata soddisfatta della risposta «che chiarisce in maniera inequivocabile che l’articolo 6 della legge n. 112 del 2016 relativo alle esenzioni ed agevolazioni fiscali per l’istituzione di trust al fine di garantire l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave, trova diretta applicazione senza che sia necessaria l’adozione di uno specifico decreto ministeriale. Invita quindi l’Agenzia delle entrate e il Ministero dell’economia delle finanze, nel suo complesso, a promuovere forme di pubblicità rispetto a quanto comunicato attraverso l’odierna risposta del Governo, al fine di consentire alle persone interessate di fruire sin da ora delle predette esenzioni ed agevolazioni».